Monitoraggio fiscale
Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi previsto per le persone fisiche (REDDITI PF), le società semplici ed enti equiparati (REDDITI SP) e gli enti non commerciali (REDDITI ENC) che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
All’interno del quadro RW delle persone fisiche residenti (REDDITI PF) devono essere liquidate anche le imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero, ossia l’IVIE e l’IVAFE.
Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW
Sono tenuti alla compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia:
- le persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.
Sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero, non solo i possessori formali delle stesse, ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i titolari effettivi dell’investimento.
All’interno del quadro RW, devono essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d’imposta:
- degli investimenti all’estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- delle attività estere di natura finanziaria anch’esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Qualora sull’investimento estero sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti alla compilazione del quadro RW sia il titolare del diritto di usufrutto che il titolare della nuda proprietà.
Attività finanziarie estere da indicare nel quadro RW
Le attività estere di natura finanziaria che sono oggetto di segnalazione all’interno del quadro RW sono:
- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
Devono essere indicate tutte le consistenze possedute all’estero direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare. Deve essere indicato nel quadro RW anche il credito che una persona fisica residente in Italia possiede a seguito della sostituzione di obbligazioni emesse da una società estera in default.
L’unica eccezione al principio che prevede il monitoraggio a prescindere dall’importo detenuto all’estero è rappresentata dai depositi e dai conti correnti esteri i quali, possono non essere dichiarati se complessivamente di importo inferiore a 15.000,00 euro.




