Scadenza prorogata al 16 gennaio 2025 per le persone fisiche titolari di partita IVA
Il termine per il pagamento del secondo o unico acconto IRPEF e delle relative imposte sostitutive è stato prorogato al 16 gennaio 2025. Questa proroga, introdotta dal disegno di legge di conversione del DL 19 ottobre 2024 n. 155, è stata approvata dal Senato il 28 novembre 2024 ed è ora in attesa di approvazione definitiva alla Camera. Di seguito, vediamo insieme a chi si applica e le principali condizioni previste.
Chi Può Beneficiare della Proroga
La proroga si applica esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Possono quindi beneficiare di questa agevolazione i contribuenti che svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, inclusi gli imprenditori titolari di imprese familiari o aziende coniugali non gestite in forma societaria (esclusi, tuttavia, i collaboratori familiari e il coniuge, a meno che non siano anch’essi titolari di partita IVA).
Inoltre, anche coloro che sono tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione possono beneficiare di questa proroga.
Chi è Escluso dalla Proroga
Sono esclusi dalla proroga:
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Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2023.
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Persone fisiche non titolari di partita IVA (inclusi i soci di società e associazioni trasparenti, se non hanno una propria partita IVA).
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Soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali.
Per questi soggetti, il termine di pagamento rimane fissato al 2 dicembre 2024.
Imposte Interessate dalla Proroga
Oltre all’IRPEF, la proroga riguarda anche le imposte sostitutive sulle imposte sui redditi per i contribuenti che adottano regimi di determinazione del reddito con criteri forfetari o altre forme agevolate. Rientrano quindi nella proroga:
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Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio.
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Imposta sostitutiva per il regime forfetario.
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Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.
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IVIE (imposta sugli immobili detenuti all’estero).
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IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).
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Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA).
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Imposta sostitutiva sui compensi da ripetizioni.
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Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (tassa etica).
Modalità di Verifica dei Requisiti
Per verificare il limite dei 170.000 euro di ricavi o compensi, è necessario considerare:
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I compensi per i lavoratori autonomi.
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I ricavi per gli imprenditori, compresi quelli indicati nell’art. 85 del TUIR (sia ricavi tipici che assimilati, come contributi in conto esercizio o proventi dalla cessione di azioni).
Nel caso di imprese familiari o aziende coniugali, si considera l’ammontare complessivo dei ricavi, comprendendo anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge.
Facoltà di Rateizzare il Pagamento
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2025, è prevista la possibilità di rateizzare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ogni mese, da gennaio a maggio 2025. Sulle rate successive alla prima, sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
Conclusioni
Questa proroga rappresenta un’opportunità importante per i contribuenti con partita IVA, i quali, rispettando i limiti di ricavi o compensi, potranno avere più tempo per adempiere agli obblighi di versamento senza incorrere in sanzioni. È fondamentale valutare attentamente la propria posizione per determinare se si rientra tra i beneficiari della proroga e pianificare i pagamenti anche considerando l’eventuale rateizzazione, così da ridurre il carico finanziario in un periodo posticipato.




