La tassazione sulle criptovalute post Legge di Bilancio 2023

da | 05 Lug 2024 | novità fiscali

Approfondimento sulla Circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 27 ottobre 2023. Differenza tra E-money token e Asset-Referenced token

La Circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 27 ottobre 2023, fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle cripto-attività alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

L’obiettivo principale della circolare è allineare la normativa fiscale italiana con l’evoluzione del mercato delle cripto-attività, che comprende una varietà di strumenti come bitcoin, token e NFT.

Quadro Normativo Europeo e Nazionale

La circolare si apre con una panoramica del quadro normativo europeo, evidenziando l’importanza di regolamenti come il MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), il DORA (Digital Operational Resilience Act) e la DAC8 (Direttiva sulla cooperazione amministrativa). Questi regolamenti mirano a stabilire un quadro armonizzato per l’emissione, l’offerta e la fornitura di servizi relativi alle cripto-attività, garantendo la resilienza operativa digitale del settore finanziario e rafforzando lo scambio di informazioni a livello fiscale.

A livello nazionale, il decreto legge n. 25 del 2023 ha legittimato l’emissione e la circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, chiarendo che anche questi strumenti sono soggetti alla disciplina dei titoli di credito e al relativo regime fiscale.

Regime Fiscale Pre e Post Legge di Bilancio 2023

La circolare ripercorre l’evoluzione del regime fiscale delle cripto-attività, partendo dai chiarimenti forniti fino al 2022 e arrivando alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Viene introdotta una nuova categoria di redditi diversi nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che definisce le cripto-attività e le modalità di tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da queste attività.

La legge di bilancio 2023 offre anche la possibilità di regolarizzare le cripto-attività non dichiarate in precedenza, presentando un’istanza di emersione e versando sanzioni e imposte sostitutive.

Tassazione Indiretta

La circolare affronta anche la tassazione indiretta delle cripto-attività, inclusi gli aspetti relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e all’imposta di bollo. Si chiarisce che le operazioni su criptovalute sono generalmente esenti da IVA, mentre per i token e gli NFT, il trattamento IVA dipende dalla loro natura e funzione specifica.

Viene introdotta un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia, che si applica in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo.

E-money token e Asset-Referenced token

La circolare chiarisce la distinzione tra queste due tipologie di stablecoin, sottolineando che gli e-money token sono considerati moneta elettronica e garantiscono il rimborso al valore nominale, mentre gli asset-referenced token non offrono questa garanzia. Questa distinzione è rilevante ai fini fiscali, in particolare per quanto riguarda la permuta tra criptovalute e stablecoin. La permuta tra una criptovaluta e un e-money token è fiscalmente rilevante, mentre la permuta tra criptovalute e asset-referenced token non lo è.

La Circolare n. 30/E chiarisce che la disciplina MiCA si applica sia ai Prestatori di Servizi di Cripto-attività (CASP) regolamentati e autorizzati ai sensi del MiCA, sia a quelli non regolamentati.

Pertanto, anche se una stable coin come USDT non fosse MiCA compliant, potrebbe comunque essere considerato un e-money token se rispetta la definizione fornita dalla circolare:

un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

Tuttavia, la circolare non fornisce una lista esaustiva degli e-money token e la classificazione delle cripto-attività può essere complessa. Pertanto, per una conferma definitiva sulla classificazione di USDT, si consiglia di consultare fonti ufficiali o normative specifiche.

Ma, poiché questa distinzione è importante ai fini dell’imponibilità di chi opera in criptovalute, possiamo però spingerci a dare un migliore definizione di E-money token e  Asset-Referenced Token.

E-money token

Gli e-money token sono cripto-attività progettate per mantenere un valore stabile ancorato a una valuta fiat, come l’euro o il dollaro USA. La caratteristica fondamentale è che sono considerati moneta elettronica a tutti gli effetti. Ciò significa che i possessori di e-money token hanno il diritto di rimborso al valore nominale della valuta a cui sono ancorati.

Esempio pratico:

Un esempio comune di e-money token è Tether (USDT). 1 USDT è progettato per mantenere un valore pari a 1 dollaro USA. Se possiedi 100 USDT, in teoria hai diritto a ricevere 100 dollari USA dall’emittente di Tether.

Asset-Referenced Token

Gli asset-referenced token sono anch’essi stablecoin, ovvero cripto-attività il cui valore è ancorato ad altre attività sottostanti, come valute fiat, materie prime o un insieme di asset. Tuttavia, a differenza degli e-money token, non sono considerati moneta elettronica e non garantiscono il rimborso al valore nominale. Il rimborso avviene in base al valore di mercato delle attività sottostanti al momento del rimborso.

Esempio pratico:

Un esempio di asset-referenced token è Digix Gold Token (DGX), che è ancorato al valore dell’oro. Se possiedi 1 DGX, hai diritto a ricevere l’equivalente in oro del valore di mercato di 1 DGX al momento del rimborso. Se il prezzo dell’oro è salito, riceverai più oro; se è sceso, riceverai meno oro.

Rilevanza Fiscale

La distinzione tra e-money token e asset-referenced token è importante ai fini fiscali, in particolare per quanto riguarda la permuta tra criptovalute e stablecoin.

  • Permuta tra criptovaluta ed e-money token: è considerata fiscalmente rilevante. Se ad esempio scambi Bitcoin per Tether (USDT) e realizzi una plusvalenza, questa sarà soggetta a tassazione.
  • Permuta tra criptovaluta e asset-referenced token: non è considerata fiscalmente rilevante. Se scambi Bitcoin per DGX, non realizzi una plusvalenza o minusvalenza ai fini fiscali, a meno che non si tratti di una cessione.

In sintesi:

Tipo di Stablecoin

Considerata Moneta Elettronica

Garanzia di Rimborso al Valore Nominale

Permuta con Criptovaluta Fiscalmente Rilevante

E-money token

Asset-referenced token

No

No

No

 

Conclusioni

La Circolare n. 30/E rappresenta un importante strumento di chiarimento per i contribuenti e gli operatori del settore delle cripto-attività. Fornisce indicazioni dettagliate sul trattamento fiscale di queste attività, affrontando sia gli aspetti legati alle imposte dirette che a quelle indirette. Inoltre, la circolare sottolinea l’importanza di un approccio caso per caso nella valutazione delle cripto-attività, data la loro natura eterogenea e in continua evoluzione.

Argomenti correlati

Contatta il nostro staff

Scopri la via per il successo finanziario! Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze e inizia a pianificare il tuo futuro con Fisco24/7. La tua soluzione affidabile online per tutte le tue necessità fiscali. Contattaci adesso e trova la consulenza personalizzata di cui hai bisogno per raggiungere i risultati desiderati. Il tuo commercialista online ti attende!

A quale servizio sei interessato?*