L’Agenzia delle Entrate, con Provv. 22 aprile 2024 n. 205127, disciplina, per il periodo d’imposta 2023, le condizioni di affidabilità fiscale (ISA) in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici premiali.
L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato per il periodo d’imposta 2023, le condizioni di affidabilità fiscale (ISA) per l’applicazione dei benefici premiali (di cui all’art. 9 bis c. 11 DL 50/2017).
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Livello di affidabilità fiscale 2023 |
Benefici |
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Pari almeno a 9 (o complessivamente almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023) |
esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024 b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023
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esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui |
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esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2024 o nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui |
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esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative |
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esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici |
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i termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di un anno |
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esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato |
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Inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (o complessivamente almeno pari a 8.5, in base alla media di 2022 e 2023) |
esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024; b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.
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esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui |
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esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2024 o nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui |
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i termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di un anno |
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Almeno pari a 8.5 |
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici |
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i termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di un anno |
I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai citati benefici premiali se:
– applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
– il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.




